Il COA di Palermo formula quesito in merito ai criteri di computo dell’equipollenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari disciplinato dall’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 ai fini del compimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.

In particolare, il COA chiede di sapere se sia possibile ritenere la suddetta equipollenza nel caso in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario, sebbene prossimo a concludersi, non abbia avuto termine.
La chiara formulazione del comma 13 dell’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 – a mente del quale “per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398” – non consente di dare risposta affermativa al quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 52 (quesito)
Prassi: pareri CNF

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