Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all’articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.

Chiavi di ricerca:
- numero: 24
- anno: 2022
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all’articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 20 Aprile 2022
Prassi: pareri CNF

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