Il COA di Lucca chiede di sapere se un promotore finanziario, iscritto al relativo Albo con partita IVA, convenuto in giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale, possa giovarsi del patrocinio a spese dello Stato.

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 34 Cost. “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. L’esclusione da detto beneficio deve risultare in modo esplicito dalla legge di attuazione e deve trovare razionale giustificazione.
Ora, nel DPR n. 115/02 non si rinviene alcuna esclusione per i soggetti rientranti nella categoria degli esercenti un’attività d’impresa.
La Commissione ritiene pertanto che, ove ricorrano i requisiti reddituali previsti dalla legge, anche l’iscritto all’Albo dei promotori finanziari possa – come chiunque – accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 marzo 2012, n. 8

Quesito n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 28 Marzo 2012
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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