Il COA di Ivrea chiede di sapere se, ai fini della iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, il periodo minimo biennale di iscrizione all’albo previsto dall’art. 81 comma 2 lettera c) D.P.R. 115/2002 possa essere calcolato senza tenere conto di eventuale periodo intermedio di cancellazione volontaria per alcuni mesi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

La disposizione richiamata annovera, tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, “iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni”. La formulazione testuale della disposizione, che non fa riferimento alla continuatività dell’iscrizione, sembra pertanto rinviare – più genericamente – a una anzianità di iscrizione almeno biennale. Orbene, come più volte ritenuto dal CNF (cfr. ex multis pareri n. 48/2019 e 57/2018), ai fini del computo della anzianità di iscrizione possono pacificamente cumularsi periodi – seppur discontinui – di iscrizione nell’Albo ferma restando come evidente la detrazione da tale computo dei periodi intermedi di cancellazione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 17 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 17 Ottobre 2023
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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