Illecito disciplinare: l’errore scrimina solo se inevitabile

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 06 Novembre 2019 (censura)
Giurisprudenza CNF

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