I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna e Pisa formulano una serie di quesiti – parzialmente sovrapponibili – relativi all’ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 49/2023, nonché all’interpretazione di specifiche disposizione della medesima.

Si chiede di sapere, in particolare:
1) se la disposizione di cui all’articolo 7 della legge – a mente del quale “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista” – si applichi unicamente al caso in cui l’Avvocato abbia richiesto l’opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 2 della medesima legge n. 49/2023 o se la stessa possa applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine;
2) se, alla luce del rinvio – contenuto nel medesimo articolo 7 della legge n. 49/2023 – alla legge n. 241/90 – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati debba adempiere nella redazione del parere ad uno specifico obbligo motivazionale;
3) se, nel caso in cui il parere abbia ad oggetto prestazioni rese a favore della Pubblica Amministrazione, sia necessario che l’avvocato proceda – prima di avviare l’azione esecutiva – a una nuova notifica dello stesso;
4) se la disposizione di cui all’articolo 7 si applichi anche a pareri di congruità resi in relazione ad attività avviate e/o concluse prima dell’entrata in vigore della legge n. 49/2023;
5) se la disposizione di cui all’articolo 7 si applichi ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti e ai compensi richiesti sulla base di convenzioni e/o sulla base di “ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”;
6) se, nel parere di congruità reso ai fini dell’articolo 7 della legge n. 49/2023, sia corretto riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell’articolo 7, comma 1 della medesima legge. Con riferimento al quesito n. 1), si osserva che la risposta deve necessariamente tenere conto della previsione di carattere generale recata dall’art. 2 della legge n. 49/2023. Tale disposizione prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”. Tale disposizione pertanto, nel fissare l’ “ambito di applicazione” dell’intera legge – e dunque anche del suo articolo 7 – indica pertanto non tutti i contratti d’opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”. Con riferimento al quesito n. 2), si osserva che l’articolo 7 rinvia alla legge n. 241/1990 per precisare la procedura che deve essere seguita nell’adozione del parere di congruità. Tale richiamo è comprensivo evidentemente anche dell’obbligo motivazionale, che è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
Con riferimento al quesito n. 3) deve anzitutto ribadirsi che l’articolo 7 della legge n. 49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l’esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l’art. 474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive. Ciò comporta, evidentemente, la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie.
Con riferimento al quesito n. 4) si osserva che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 49/2023, le disposizioni della legge non si applicano “alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge”. Da ciò discende che la disposizione di cui all’articolo 7 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.
Con riferimento al quesito n. 5) si osserva che l’articolo 7 si applica alle prestazioni rese nell’ambito di applicazione delineato dall’articolo 2 della legge. Pertanto, è pacifica l’applicazione alle prestazioni rese nell’ambito di convenzioni così come “a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”. Proprio la disposizione da ultimo richiamata consente peraltro di ritenere che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti. Se infatti per pattuizione preventiva si intende – come pare corretto – il perfezionamento di un accordo sul compenso, è giocoforza ritenere che il riferimento, di cui all’articolo 2, agli accordi preparatori anticipi l’applicabilità della legge anche alla fase preparatoria e, dunque, antecedente alla pattuizione. Con la conseguenza che la “pattuizione preventiva” non è a rigore necessaria ai fini dell’applicabilità della legge.
Con riferimento al quesito n. 6), si osserva che è senz’altro corretto – ovviamente con riferimento ai soli pareri che ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 49/2023 – riportare la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, quantomeno nella parte in cui afferma che: “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 23 giugno 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 12 Luglio 2023
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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