La risposta è resa nei termini seguenti.
“La legge n. 247/12, nell’innovare la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione forense, ha istituzionalizzato una serie di modalità alternative per lo svolgimento del tirocinio medesimo, nell’ottica di intersecare – per un verso – nuove modalità di formazione legate, in particolare, all’internazionalizzazione dei saperi e dei percorsi formativi e alla crescente necessità di combinare saperi teorici e competenze pratiche nei diversi ambiti di interpretazione e applicazione del diritto. Particolare attenzione è dedicata in quest’ottica alla frequenza degli uffici giudiziari (articolo 41, comma 6, lett. b) e allo svolgimento di periodi di pratica all’estero, presso studi legali situati in altri paesi (articolo 41, comma 6, lett. c). Viene in rilievo, ai fini della risposta al quesito, l’interpretazione dell’espressione “uffici giudiziari” contenuta all’articolo 41, comma 6, lett. b). Occorre valutare, in particolare, se in tale locuzione possa farsi rientrare – per via di interpretazione estensiva – la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Alla luce dell’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione, e in particolare dell’intenso grado di integrazione raggiunto tra giudice nazionale e giudice euro-unitario – rivelato, esemplificativamente, da istituti come il rinvio pregiudiziale e dalla stessa efficacia diretta delle decisioni della Corte di Giustizia nel nostro ordinamento – si ritiene che la Corte di Giustizia possa pacificamente rientrare tra gli “uffici giudiziari” cui fa riferimento l’articolo 41, comma 6, lett. b) e che pertanto il periodo di tirocinio ivi svolto possa essere considerato ai fini del compimento della pratica forense, ovviamente per il periodo corrispondente a quello effettivamente svolto presso la Corte. Pertanto, anche le udienze cui il praticante abbia assistito dinanzi alla medesima Corte possono essere considerate ai fini del compimento della pratica.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 12 Luglio 2023- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
0 Comment