Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Titolo professionale conseguito in altro Paese comunitario – Riconoscimento – Presupposti – Titolo di abogado rilasciato in Spagna – Esclusione

Conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009, non può essere concesso il riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) allorquando l’interessato non abbia sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame, né ha acquisito alcuna esperienza formativa e professionale. Va pertanto correttamente rigettata l’istanza di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti, laddove il ricorrente utilizzi a tale scopo il titolo di “abogado” conseguito in base alla legge spagnola, risultando privo dei requisiti per ottenere la iscrizione nella sezione speciale dell’albo italiano quale avvocato stabilito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 aprile 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione n. 6 del 21 febbraio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 21 Febbraio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 01 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

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