Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Natura – Atto meramente interno privo di contenuto decisorio – Impugnazione – Inammissibilità

Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di citazione a giudizio, ovvero dell’atto con cui il Presidente del C.O.A. territoriale, richiamando la deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, nonché i capi di incolpazione ivi formulati, provvede a fissare l’udienza di trattazione del procedimento disciplinare citando l’incolpato a comparire. Si tratta, invero, di un atto di natura interna al procedimento, privo di contenuto decisorio o anticipatorio e meramente esecutivo della delibera di apertura del procedimento, insuscettibile di essere incluso nel novero degli atti impugnabili pur alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933 fornita dalla Suprema corte (Cass., Sez. Un., n. 29294/08). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decreto di citazione a giudizio C.d.O. di Roma, 1 aprile 2010)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), decisione n. 5 del 26 gennaio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 26 Gennaio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

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