Una singola professionista rivolge un quesito in tema di patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedure tributarie stragiudiziali.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, e non anche su vicende specifiche.
Nel caso di specie sia l’Ufficio preposto presso il Tribunale sia il Consiglio dell’Ordine hanno negato che nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione possa disporsi il pagamento da parte dello Stato delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale. Se l’interessata ritiene siano state violate delle norme di legge (e segnatamente che la vicenda nella quale ha prestato la propria opera rientri nell’ambito applicativo della normativa sul patrocinio a spese dell’Erario di cui all’art. 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dovrà impugnare i provvedimenti di diniego nelle sedi competenti.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 17 Gennaio 2007
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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