La risposta al quesito è nei seguenti termini. Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 247/2012 la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, salve le eccezioni indicate nell’art. 19 (insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell’Università, nelle scuole secondarie […]