Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.

Si deve premettere che l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilendo al co. 2 l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, escludeva al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine, limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”.
Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata letta dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali dovessero svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi fosse limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, il nuovo ordinamento della professione forense, pur dettando agli artt. 19, co. 3 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) e 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina più dettagliata in ordine agli avvocati dipendenti di enti pubblici, sostanzialmente nulla ha mutato rispetto al quadro normativo precedente, accogliendo anzi espressamente nella legge i principi precedentemente elaborati dalla giurisprudenza.
La fattispecie cui si riferisce l’Ordine remittente probabilmente deve essere riferita a quanto disposto all’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e all’art. 2, co. 12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), secondo i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
Dal tenore del quesito non emerge quale sia la configurazione che la Provincia indicata intenda dare all’Ufficio istituito o da istituire, quale sia in sostanza il contenuto della convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e gli altri enti territoriali firmatari. Questo detto, e con riserva di meglio articolare il parere con riferimento a possibili ulteriori chiarimenti, va detto che le norme di legge sopra citate consentono certo la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici tra di loro convenzionati, che di tale ufficio sopportino l’impegno e i costi di organizzazione, e al cui interno gli avvocati, tutti dipendenti dagli enti medesimi e iscritti nell’elenco speciale, svolgano la loro attività sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono.
Deve essere invece esclusa, perché certamente al di fuori delle previsioni della Legge n. 224/2007, la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di enti territoriali convenzionati, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa e di rappresentanza in giudizio, che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 21

Quesito n. 222 del COA di Forlì-Cesena

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 20 Febbraio 2013
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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