Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all’iscrizione all’Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’esercizio della professione è permesso “nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e che “per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”, il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l’Albo territorialmente competente all’iscrizione.

Il parere è reso nei termini seguenti.
Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest’ultimo, con la residenza.
Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l’iscrizione all’Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 37

Quesito n. 232 bis del COA di Napoli

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 10 Aprile 2013
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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