Si chiede di sapere (da parte del COA di Forlì) se si ritenga legittima l’interpretazione dell’art. 130 t.u., in rapporto all’art. 82 t.u., secondo la quale il massimo liquidabile sia da determinarsi applicando prima l’art. 82, che prevede tale massimo nel medio fra il minimo e il massimo di tariffa, e successivamente l’art. 130, con la riduzione a metà di tali importi, quando l’applicazione di tale interpretazione comporti la sostanziale violazione dei minimi tariffari sia in ordine alle procuratorie che in ordine agli onorari.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:

“Ritiene la Commissione che la scelta operata dal legislatore del patrocinio a spese dello Stato, pur se ispirata a un evidente criterio di contenimento della spesa pubblica, non si sottragga a censura dal momento che l’attività di assistenza di una parte ammessa al gratuito patrocinio comporta, per l’avvocato, l’onere di lavorare con un compenso inferiore ai minimi tariffari che, per norma (cfr. art. 4 DM 127/2004), sono “inderogabili”. Ciò che, in circostanze normali, comporterebbe infrazione a ben precisi canoni deontologici, passibile di sanzione disciplinare.
Se, poi, a ciò si aggiunge che l’art. 130 t.u. cit. – secondo cui “gli importi spettanti al difensore….sono ridotti della metà” – si applica solo ai processi civili e non già a quelli penali, ne viene un’evidente diversità delle modalità di liquidazione degli onorari nel caso di prestazione di attività difensiva in ambito penale (per il quale gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa) ovvero in ambito civile (ove, invece, gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa, ridotti alla metà).
Circostanza, questa, anche a tacere di altri pur numerosi rilievi che potrebbero muoversi alla legittimità della normativa in rassegna, che determina un’evidente quanto iniqua disparità di trattamento, difficilmente armonizzabile con il principio di uguaglianza”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 10 Marzo 2005
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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