Si chiede, a seguito della sospensione degli Avvocati morosi ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013 approvato in attuazione dell’art. 35 L. 247/2012, a quali organi sia necessario comunicare il relativo provvedimento (Quesito n. 58, COA di Urbino)

L’ipotesi delineata potrebbe ricondursi, anzitutto, ad un illecito disciplinare posto che la fattispecie rientra tra quelle previste dall’art. 70 c. 4° del C.D. onde il provvedimento di sospensione, una volta assunto dal C.O.A., dovrà essere comunicato al C.D.D. competente territorialmente quale titolare del potere disciplinare ai sensi dell’art. 50 L. 247/2012.
Considerato, peraltro, che si tratta di un provvedimento amministrativo che concerne la tenuta dell’Albo e che priva l’avvocato dello” jus postulandi”, è necessario che ne sia data pubblicità mediante comunicazione, da parte dello stesso Consiglio dell’Ordine (irrogante e competente per l’esecuzione), a tutti i soggetti indicati all’art. 62, n. 5 della legge n. 247/2012: diversamente, da parte del COA non si darebbe luogo all’esecuzione della sanzione, che rimarrebbe segreta e priva di effetti.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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