Quesito n. 183: Il COA di Sciacca chiede un parere sull’interpretazione dell’art . 9 del D.L. 24.01.12 in ordine alla durata del tirocinio e delle modalità con cui lo stesso debba essere compiuto. In particolare chiede se possa essere rilasciato certificato di compiuta pratica a praticante iscritto in data 01.06.2011 che abbia frequentato e frequenti tutt’ora uno Studio professionale e che durante gli studi universitari abbia compiuto un tirocinio di tre mesi presso un Studio legale in conformità al piano di studi allora adottato.

La risoluzione del quesito necessita l’esame di diverse questioni. In primo luogo, la durata del tirocinio che, con il decreto legge citato dallo stesso consiglio richiedente, è stata determinata in 18 mesi. Altra questione attiene le modalità di espletamento della pratica la quale vede oggi plurime forme alternative alla tradizionale frequentazione dello Studio di un avvocato per tutta la durata del tirocinio. Il secondo comma dell’art. 10 del D. P. R. n. 137/12 stabilisce che, comunque il tirocinio deve essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato, l’avvocatura dello stato ovvero ufficio legale di ente pubblico o provato autorizzato dal Ministero della Giustizia, ma anche che possa essere svolto, in misura non superiore al semestre, un tirocinio presso Enti o professionisti di altri paesi, ovvero attraverso la frequenza di corsi di formazione. Appare chiaro dalla complessiva lettura dei diversi commi in cui si sviluppa l’art. 10 che il tirocinio nelle forme alternative non possa comunque superare i 12 mesi, che andranno ad aggiungersi all’imprescindibile periodo semestrale di tirocinio presso il professionista.
Altra questione ancora riguarda il rilascio del certificato di compiuta pratica ed in particolare se questo debba essere rilasciato dopo 18 mesi solo a coloro che siano iscritti dopo l’entrata in vigore della normativa. È chiaro che il quesito del COA è posto al fine di risolvere la questione attinente il rilascio del certificato di compiuta pratica a coloro i quali si sono iscritti nel registro praticanti prima del 24.01.2012 (un iscritto il 24 gennaio – data di entrata in vigore della nuova normativa – al 10 novembre 2012 non avrebbe comunque compiuto il periodo di pratica previsto).
Ad ingenerare confusione ha contribuito il Ministero della Giustizia con l’emissione di due circolari confliggenti tra loro; una prima che escludeva l’applicazione della nuova disciplina ai tirocinii iniziati prima del 24 gennaio 2012 e una seconda che invece, motivando sulla base di una presunta disparità di trattamento, sanciva l’applicabilità della norma a tutti i tirocinanti che avessero compiuto i diciotto mesi alla data stabilita nel bando con il quale veniva convocata la sessione di esami.
A prescindere dalla interpretazione del Ministero, non può dubitarsi che nel caso specifico debba trovare applicazione il principio di irretroattività della legge come sancito dall’art. 11 delle preleggi, in base al quale una legge nuova debba applicarsi ai rapporti giuridici anteriormente sorti e non ancora esauriti quando sia diretta a disciplinare tali effetti, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o fatto giuridico che li abbia generati. In tal senso vi è copiosa giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. Civ. Sez. III, 16.04.2008).
Applicandosi il principio sopra detto, appare evidente che la nuova disciplina inerente la durata complessiva del tirocinio debba essere applicata a tutte le pratiche forensi in corso, cioè a quelle a cui non sia ancora stato rilasciato il certificato di compiuta pratica. La novità normativa attiene esclusivamente alla durata, riducendo il periodo di tempo necessario a completare il procedimento diretto all’acquisizione di uno dei requisiti per la partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ma non va ad incidere sul momento genetico dell’iscrizione nel registro praticanti. Ne deriva che condizione necessaria per il rilascio del certificato sia un periodo d’iscrizione nel registro non inferiore a 18 mesi in conformità alle modalità di svolgimento del tirocinio previste. Periodi di pratica svolti, anche in una delle forme alternative previste dall’attuale normativa, ma effettuati al di fuori della iscrizione non potranno essere riconosciuti ai fini del calcolo del periodo, dal momento che sul punto la norma è tassativa nel senso che il tirocinio va svolto in costanza di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 settembre 2012, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 28 Settembre 2012
- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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