Quesito n. 152: Il COA di Ravenna ha rivolto al CNF il seguente quesito: “Può essere iscritto in Italia nell’albo degli avvocati stabiliti un soggetto di nazionalità albanese, e quindi extracomunitario, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, che abbia conseguito in Spagna il titolo di Abogado?”.

Questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi su analogo quesito con il parere 27 aprile 2011, n. 47. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
La risposta al quesito è, pertanto, negativa.
Come già espresso nel parere n. 47 del 27.4.2011, per beneficiare della normativa di cui al D. Lgs. n. 96/2001, è necessario tra l’altro il requisito della cittadinanza di uno degli Stati membri della UE, requisito che nel caso di specie fa difetto.
Su questa soluzione non influisce, peraltro, l’art. 2 del D.P.R. n. 137/12, che si riferisce unicamente all’ampliamento del novero dei soggetti che possono accedere all’Albo, e incide pertanto, semmai, sul requisito della cittadinanza previsto dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/33. Deve ritenersi invece che esso non incida sulla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 96/2001, che è norma speciale dettata con riferimento ai cittadini dell’Unione europea.
Pertanto, al cittadino extracomunitario – che in ogni caso non può accedere alla procedura di stabilimento prevista dal D. Lgs. n. 96/2001 – resta possibile l’iscrizione all’Albo secondo la procedura ordinaria.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 24 ottobre 2012, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 24 Ottobre 2012
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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