Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

In relazione alla richiesta di parere (di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta ed ha deliberato quanto segue.
Trattasi di quesito complesso, variamente articolato:
Il primo quesito attiene alla previsione di un eventuale termine oltre il quale i praticanti avvocati che non hanno superato l’esame debbano essere cancellati dal relativo registro.
Il secondo quesito riguarda la possibilità per un soggetto che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica, di riiscriversi presso altro registro dei praticanti.
Il terzo quesito concerne la decorrenza e la durata del patrocinio del praticante.
Il quarto quesito riguarda l’obbligo di residenza dei praticanti.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– in relazione al quesito n. 1, la commissione ritiene che i praticanti non patrocinanti che non superano l’esame possano rimanere iscritti solo sino all’ottenimento del certificato di compiuta pratica, e debbano poi essere cancellati; in relazione al quesito n. 2, la commissione ribadisce il prioprio costante orientamento, per cui il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato una sola volta; in relazione al quesito n. 3, la Commissione segnala che il dies a quo della decorrenza del patrocinio del praticante è segnato dalla data della delibera di autorizzazione ex art. 8 legge professionale; in relazione al quesito n. 4, la Commissione rileva che, l’art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526 dispone che “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
In virtù della succitata equiparazione, domicilio professionale e residenza sono da considerarsi requisiti soggettivi alternativi, al fine di stabilire il luogo di svolgimento della pratica.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 131 del 10 Maggio 2002
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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