Quesiti dei COA di Milano e di Piacenza in tema di associazioni professionali

1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza hanno formulato quesiti in tema di associazioni professionali.

In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza chiede di sapere:

1) Se alla luce dell’abrogazione della legge n. 1815 del 1939, l’unica norma che attualmente disciplina le associazioni tra avvocati sia l’art. 4 della legge n. 247/2012;
2) Se la costituzione di un’associazione tra avvocati avvenuta nell’anno 2012 sia nulla;
3) Se sia ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad un’associazione tra avvocati;

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha chiesto:
4) se un associato possa mantenere il proprio domicilio professionale presso l’Ordine di Milano qualora lo statuto dell’ associazione preveda anche una sede secondaria della stessa nel circondario di Milano;
5) se sia possibile per ciascun associato conservare la propria partita IVA e fatturare in maniera indipendente ai propri clienti, qualora sia prevista nello statuto dell’ associazione la facoltà per i soci di operare autonomamente ovvero se sia obbligatorio l’esercizio in forma associata;
6) se l’avvocato iscritto nell’ Albo in cui ha il domicilio professionale (coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente) possa associarsi con avvocato iscritto in altro Albo, avente domicilio in un differente circondario di Tribunale;
7) in tal caso, se l’associazione professionale possa stabilire la sede principale in un circondario di Tribunale e la sede secondaria in altro circondario, secondo il giudizio di prevalenza;
8) in tal caso, se gli avvocati associati (continuando a svolgere la propria attività prevalente, sia pure nell’ambito dell’associazione, all’interno dei circondari di Tribunale in cui avevano posto il proprio domicilio professionale) possano continuare a mantenere l’iscrizione nei propri Albi originari o se il disposto di cui all’art. 4, co. 3 vada interpretato nel senso che la sede dell’associazione “attragga” il domicilio dell’avvocato (il quale, pertanto, avrebbe domicilio presso la sede dell’associazione e non più ove svolge l’attività in modo prevalente).

Con riferimenti ai quesiti nn. 1 e 2, si osserva quanto segue.

La legge n.183 del 2011, all’art. 10, comma 11, ha abrogato la legge n.1815 del 1939 la quale, fra l’altro, regolava le associazioni professionali.
Tuttavia, l’abrogazione della citata legge del 1939 non ha determinato il venir meno delle associazioni professionali costituite secondo le regole in allora previste.
L’art. 10, comma 9, della legge n. 183 del 2011, infatti, esplicitamente fa “salve le associazioni professionali […] già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Per quanto specificamente inerisce le associazioni tra avvocati, la materia è stata successivamente disciplinata dalla riforma forense, legge n. 247 del 2012, che all’art. 4 contempla due ipotesi di associazioni professionali:
a) l’associazione fra soli avvocati;
b) le associazioni multidisciplinari, per tali intendendo quelle partecipate, oltre che da avvocati, anche da altri professionisti, l’individuazione dei quali – stando al tenore letterale della formula adottata – è dalla legge affidata ad un successivo regolamento del Ministro della giustizia.
A tale ultimo proposito si deve osservare che il rinvio effettuato dalla nuova legge professionale al regolamento deve essere inteso come “rinvio negativo”, nel senso che le associazioni multidisciplinari alle quali partecipino avvocati e per l’esercizio anche della professione forense devono ritenersi in via di principio ammesse, esclusi i casi di espresso divieto e/o incompatibilità.
Siffatta soluzione corrisponde ad un’interpretazione costituzionalmente conforme della normativa in commento, alla luce del principio di libertà professionale (art. 15, Carta dei diritti dell’Unione europea), della libertà di associazione di cui all’art. 18 Cost., nonché alla luce dell’abrogazione di norme preclusive di associazioni multidisciplinari di cui all’art. 2 del decreto legge Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), oltre ad essere coerente con l’orientamento consolidato di questo Consiglio che già nel vigore della pregressa disciplina ammetteva le associazioni multidisciplinari, fatte salve le precisazioni di cui sopra (CNF, pareri nn. 3 e 10 del 2007).
La risposta ai quesiti formulati sub 1) e 2) discende dunque dall’applicazione dell’ordinario criterio della successione delle leggi nel tempo, tenendo conto della circostanza che, nel caso di specie, la legge n. 247 del 2012 opera quale legge speciale, sia rispetto alla legge n. 183 del 2011, sia rispetto al citato Decreto legge Bersani, che, come accennato, dispone l’abrogazione delle “disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (…) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti”.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si può rispondere al quesito sub 1) nel senso che allo stato attuale le associazioni tra avvocati sono disciplinate dall’art. 4 della nuova legge professionale.
Al quesito sub 2) deve essere data risposta negativa: infatti, la legge n. 183 del 2011, nel far salve le associazioni professionali, fa salvi al contempo anche “i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto”.
Dunque, la salvezza del modello astratto di società tra professionisti induce ad interpretare allo stesso modo la sorte delle associazioni professionali, anche per evitare inaccettabili soluzioni di continuità che revocassero in dubbio la valida costituzione di associazioni tra avvocati sino all’entrata in vigore della nuova legge professionale.
In conclusione, resta in ogni caso assorbente l’argomento sistematico cui si è fatto cenno: una volta abrogata la legge n. 1815/1939, e in assenza – almeno fino all’entrata in vigore della legge n. 247/12 – di una disciplina speciale sostitutiva della precedente, si è riespansa la piena operatività della libertà associativa, anche alla luce della disciplina recata, in via generale, dal Codice civile.

Con riferimento al quesito n. 3), si osserva quanto segue.

Quanto alla questione (indicata sub 3), se sia ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad una associazione tra avvocati, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto già affermato da questa Commissione nei pareri n. 16 e 75 del 2006, nei quali si era ritenuto possibile esercitare la professione forense individualmente e, al contempo, in associazione.
La nuova legge professionale, d’altra parte, reca soltanto un esplicito divieto di partecipare a più di un’associazione professionale.
Pertanto, al quesito sub 3), si deve rispondere che, come già in costanza della vecchia legge professionale, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 è ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad una associazione tra avvocati.

Con riferimento ai quesiti n. 4, 6, 7 e 8, si osserva quanto segue.

In ordine al quesito indicato sub 6) si deve considerare irrilevante, in ragione dei principi di libertà di circolazione e di libertà di associazione, la circostanza che avvocati, i quali intendano associarsi professionalmente, siano iscritti in albi territoriali diversi.
Pertanto, l’avvocato iscritto nell’ Albo in cui ha il domicilio professionale può associarsi con avvocato iscritto in altro Albo, avente domicilio professionale in un differente circondario di Tribunale.
L’unica condizione posta dall’art. 4 della nuova legge professionale per l’associazione tra avvocati è il requisito dell’iscrizione nell’Albo.
Quanto alla sede dell’associazione tra avvocati e alla prospettata eventualità di sedi secondarie (quesiti sub 4, 7 e 8), la nuova legge professionale stabilisce che: a) le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell’ Ordine nel cui circondario hanno sede; b) la sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari; c) gli associati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.
La formula adottata dall’art. 4 è perentoria e non consente di scegliere la sede dell’associazione che deve necessariamente coincidere con il centro principale degli affari. L’assunto trova conferma nell’ulteriore prescrizione che obbliga gli associati a porre il domicilio professionale nella sede dell’associazione (in tale ipotesi, infatti, la formulazione del comando all’indicativo e l’assenza della locuzione “di regola” presente invece nell’art. 7, non sembra consentire la scelta di un diverso domicilio professionale).
Ne consegue che la sede dell’associazione attrae il domicilio professionale dell’avvocato e in questi termini è la risposta al quesito sub 8). Quando tuttavia l’associazione non abbia un centro principale degli affari, ma svolga una attività organizzata in più sedi, senza che lo statuto dell’associazione ne indichi una come principale, l’avvocato associato può mantenere la propria iscrizione nell’albo di appartenenza e l’associazione è iscritta negli elenchi tenuti dagli ordini corrispondenti alle diverse sedi.
Da ciò discende, a contrario, che le eventuali sedi secondarie non sono rilevanti ai fini della domiciliazione professionale e in questi termini è la risposta ai quesiti sub 4) e 7).

Con riferimento al quesito n. 5, si osserva quanto segue.

Quanto, infine, al quesito formulato sub 5), si osserva che esso non attiene a profili ordinamentali, bensì a più specifici questioni attinenti al regime fiscale dell’esercizio della professione, esulando, pertanto, dall’ambito di competenza di questa Commissione.

Consiglio nazionale forense (rell. Picchioni, Salazar), parere 26 marzo 2014, n. 9

Quesito n. 287, COA di Milano
Quesito n. 318, COA di Piacenza

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 26 Marzo 2014
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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