Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

Relativamente agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 44 è obbligatorio, abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda ipotesi il termine decorre dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale anche se il C.D.O. venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo per l’avvenuto inizio dell’azione penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell’art. 653 c.p.p. Pertanto, non può dichiararsi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 L.P.F., instaurata nel temine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l’azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 13 Maggio 2006 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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