Nel processo penale è vietata la difesa in proprio (anche per la parte civile)

Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi P.C. in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall’art. 391-bis cod. proc. pen. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. ed esteso dall’art. 100 dello stesso codice anche alla P.C., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell’art. 391-bis cod. proc. pen., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.

Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 139- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

NOTA:
In senso conforme, Cassazione, sentenza n. 40715 del 02 ottobre 2013.

Giurisprudenza Cassazione

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