Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Dovere previdenziale e fiscale – Attività senza mandato – Omesse informazioni alla parte – Attività in periodo di sospensione – Richiesta di somme eccessive – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga l’attività senza mandato e dopo la revoca dello stesso, ometta di informare il cliente sullo stato della causa, svolga attività in periodo di sospensione, richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta, ometta di fatturare le somme percepite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 08 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment