Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere le obbligazioni assunte, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento e concorra in una truffa ai danni di un cliente ottenendo per sé un ingiusto profitto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 08 Ottobre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 2005
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