Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Avvocato nominato curatore fallimentare – Omissioni nel compimento delle attività del curatore – Omessa redazione dell’inventario – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che quale curatore fallimentare non provveda alla redazione dell’inventario e ometta altresì di compiere gli altri atti relativi alla funzione ricoperta quali la presentazione della relazione prescritta dalla legge e il compimento di atti interruttivi della prescrizione di alcuni crediti del fallimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 08 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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