Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che quale curatore fallimentare non provveda alla redazione dell’inventario e ometta altresì di compiere gli altri atti relativi alla funzione ricoperta quali la presentazione della relazione prescritta dalla legge e il compimento di atti interruttivi della prescrizione di alcuni crediti del fallimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 ottobre 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 08 Ottobre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Ottobre 2004
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