L’ordine (di Pesaro) espone il caso di un soggetto il quale ha compiuto la pratica di durata annuale, prevista dalla normativa vigente nel 1985. Attualmente chiede di poter ricongiungere il periodo di pratica allora effettuato con la frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali, maturando con ciò il diritto al certificato di compiuta pratica. Si chiede, pertanto, se tali periodi possano essere considerati ai fini del compimento della pratica forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento (di recente confermato con il parere 22 novembre 2005, n. 84) circa il valore dei periodi di pratica svolti sotto la vigenza della precedente regolamentazione.

In particolare si ritiene che, per sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense, si debbano possedere i requisiti attualmente previsti dalla normativa, ossia dall’art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 nel suo testo vigente. Sicché si ritiene non possa prescindersi dallo svolgimento di un periodo di pratica biennale, anche per coloro che siano in possesso di certificato di compiuta pratica solo annuale.

Quanto alla possibile utilizzazione del periodo di tirocinio già svolto in anni addietro per ridurre il periodo di pratica da svolgersi oggi, deve negativamente opinarsi.

La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, infatti, previsto (art. 6) uno specifico periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: tale periodo transitorio, tuttavia, si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987. Al termine di detto periodo, perciò, è venuta meno l’utilizzabilità dei certificati di compiuta pratica rilasciati in precedenza, sia ai fini del sostenimento dell’esame che ad altro scopo.

Se si valutasse oggi il precedente certificato di compiuta pratica annuale ai fini della prosecuzione della pratica forense con l’obiettivo dell’assolvimento di un anno di tirocinio si verrebbe surrettiziamente ad introdurre una causa di sospensione della pratica (nel caso di specie una sospensione di ventidue anni) non prevista dalla legge, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità di operare un tale ricongiungimento di periodi di pratica.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 ottobre 2007, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 24 Ottobre 2007
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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