L’Ordine degli avvocati di Viterbo ha posto i seguenti quesiti: 1) se un avvocato, trascorsi tre mesi dalla cancellazione dall’albo a propria domanda (ex art. 37, primo comma, n. 1, R.D.L. 1578/1933), chiesta ed ottenuta ad altro Ordine nuova iscrizione, abbia diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità dalla data della prima iscrizione all’Albo Avvocati, risalente al 1998; 2) se, all’atto della reiscrizione all’albo, l’avvocato debba nuovamente prestare il giuramento di cui all’art. 12 del R.D.L. 1578/1933.

L’art. 1 del R.D.L. 1578/1933 prevede, al primo comma, che non si possano esercitare le funzioni di avvocato se non si è iscritti al relativo albo professionale

Al secondo comma, poi, statuisce che l’avvocato cancellato dall’albo professionale per causa diversa da quella di indegnità, conserva tuttavia il titolo.
La nuova iscrizione, chiesta ed ottenuta dall’avvocato cancellato su domanda, trova ragione nell’art. 37, sesto comma, l.p.f., essendo evidentemente cessata la sussistenza dei motivi che avevano portato alla richiesta di cancellazione.
Il succitato art. 37, inoltre, prevede, al nono comma che la reiscrizione all’Albo comporti anche la reiscrizione all’albo speciale dei cassazionisti (art. 33 l.p.f.), qualora l’Avvocato sia stato cancellato dal medesimo a seguito della cancellazione dall’Albo dell’Ordine circoscrizionale.
Ciò vuol dire, quindi, che i diritti acquisiti con la precedente iscrizione, nella fattispecie quello conseguente all’anzianità maturata ai fini dell’iscrizione all’Albo speciale dei cassazionisti vengono conservati.
L’anzianità dell’iscrizione all’albo, quindi, decorrerà, in caso di seconda iscrizione, dalla data della prima iscrizione, senza, però, che nel relativo calcolo si possa computare l’arco temporale ricompreso fra la data della cancellazione e quella della reiscrizione. In tale periodo, infatti, come sancito dall’art. 1, primo comma, l.p.f., dianzi richiamato, l’avvocato non può esercitare.
Il quesito relativo all’eventualità di una reiterazione del giuramento all’atto della seconda iscrizione trova invece risposta nell’articolazione delle previsioni recate dall’art. 1, primo comma, l.p.f., laddove si stabilisce che l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione nell’albo, e nel successivo art. 12, secondo comma, che subordina l’esercizio della professione di avvocato al relativo giuramento. Poiché la cancellazione dall’albo inibisce l’esercizio della professione, si deve ritenere che la nuova iscrizione non potrà che comportare, al fine di una formale e piena ripresa della facoltà professionali, anche il rispetto dell’art. 12 l.p.f., con la conseguenza che l’avvocato reiscritto dovrà prestare nuovamente il giuramento prescritto.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 14 gennaio 2011, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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