L’ordine aostano si interroga circa la liceità deontologica di un volantino, distribuito da un avvocato, che proponga consulenza gratuita all’interno di un gazebo ubicato in pubblica piazza a favore dei consumatori allo scopo di renderli edotti circa i loro diritti.

“I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti teoricamente in sé non vietati.

Non vi sono, infatti, limiti espressi alla sede nella quale l’avvocato può rendere consulenza e le brochures informative sono oggi espressamente consentite.

I limiti concreti alle suddette attività, comunque, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico, ove si fa riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente ammissibili sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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