L’ordine anconetano chiede come debbasi valutare un provvedimento di un giudice che revochi dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato un cittadino argentino, così superando la contraria delibera del Consiglio dell’Ordine, nonostante l’accordo bilaterale del 1988 con il Paese sudamericano preveda la reciprocità nel gratuito patrocinio.

La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Non può esservi dubbio circa l’eccezionalità dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del cittadino extracomunitario non regolarmente soggiornante in Italia (come richiesto dall’art. 119, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), eccezione che riguarda in particolare la fattispecie relativa alla contestazione giudiziale del provvedimento di espulsione di cui all’art. 13 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Altri procedimenti, come quello del riconoscimento del diritto d’asilo ovvero della contestazione del provvedimento che nega lo status di rifugiato, sono esclusi dal perimetro dell’estensione del diritto di cui si tratta, posto che non è ammessa interpretazione estensiva in presenza di norme derogatorie.
In questo senso vanno rammentate le decisioni dei giudici di primo grado (Trib. Trapani 13 marzo 2006 oppure Trib. Salerno 22 gennaio 2007).
Tuttavia non si può trascurare il fatto che le decisioni, come quella del Tribunale di Trapani citata nel quesito, non riguardanti cittadini argentini bensì extracomunitarî di altra provenienza, non possono essere utilizzate acriticamente per la corretta soluzione della questione.
Infatti in materia vige un accordo bilaterale, la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata a mezzo della legge 22 novembre 1988, n. 532, prevalente in base al principio di specialità. Non si ha notizia di abrogazioni o dell’intervento di altri atti o fatti ostativi alla vigenza della norma in parola.
È bensì vero che lo strumento del gratuito patrocinio, descritto nella convenzione, è stato abolito in Italia dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, sostituendolo con il patrocinio a spese dello Stato; tuttavia tra questi due strumenti di tutela sussiste una continuità pressoché completa e l’espressione “gratuito patrocinio” permane addirittura in uso nel linguaggio legislativo (cfr., ad es., d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 16).
In conclusione, quindi, si ritiene che i cittadini argentini debbano beneficiare del medesimo trattamento riservato ai cittadini italiani per ciò che attiene all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 25 Giugno 2008
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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