L’iscrizione in altro albo non fa venir meno i presupposti della sospensione cautelare

In tema di sospensione cautelare dall’albo, la valutazione della lesione dell’immagine della categoria (che è il bene protetto) va determinata sulla base della gravità dei reati e della loro esteriorizzazione nel Foro e nell’ambiente sociale coinvolti, e non in relazione alla residenza ed al domicilio dell’incolpato eventualmente mutati (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare ritenendone venuti meno i presupposti a seguito del suo trasferimento da Udine a Reggio Calabria).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 01 Giugno 2011 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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