Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 49 del 26 febbraio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 26 Febbraio 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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