Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

L’art. 37, comma terzo, del codice deontologico professionale, il quale vieta all’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in successive controversie tra i medesimi, prevede un obbligo assoluto di astensione, che trova fondamento nell’esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia. Tale disposizione ha carattere speciale rispetto a quella contenuta nel comma primo dell’art. 37, che impone all’avvocato di astenersi qualora l’attività professionale determini un conflitto con gl’interessi del proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale: nella materia del diritto di famiglia, infatti, la valutazione è stata fatta una volta per tutte dalla norma, onde l’interprete è tenuto soltanto ad accertare il fatto che costituisce il presupposto di quell’effetto, senza indagare se il conflitto abbia carattere reale o meramente potenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva ritenuto illecito il comportamento di un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi in un procedimento di separazione consensuale non conclusosi con l’omologa, aveva assunto la difesa di uno di essi nel successivo giudizio di separazione).

Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 134- Pres. Ia – Grasso c. Cons. Ord. Avv. Patti ed altro

Giurisprudenza Cassazione

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