L’interessato, avendo svolto la pratica legale nell’anno 1971, intende sostenere l’esame di abilitazione e chiede di poter svolgere la prova nel distretto dove attualmente risiede anziché in quello dove ha concluso la pratica.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Il quesito è in sé inammissibile, in quanto – a termini di regolamento – la Commissione consultiva del Consiglio nazionale si pronuncia di regola su questioni sottoposte in via astratta da Ordini forensi ed enti. L’interessato dovrà quindi rivolgersi per un parere sulla questione concreta all’Ordine competente.
Per completezza si segnala, tuttavia, che per il costante orientamento interpretativo di questa Commissione (v., tra l’altro, i pareri 22 novembre 2005, n. 84 e 24 ottobre 2007, n. 35), i periodi di pratica svolti in epoca anteriore alla riforma del 1985 non sono attualmente validi ai fini del sostenimento dell’esame di abilitazione. In particolare, per l’iscrizione all’esame di Stato è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nella sua attuale formulazione, che prevede una pratica biennale. La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, del resto, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 giugno 2009, n. 20

Prassi: pareri CNF

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