L’impugnazione parziale della decisione disciplinare

L’impugnazione parziale di una decisione comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate che abbiano una propria autonomia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 07 Febbraio 2007 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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