Vietata la spendita “suggestiva” della qualità di ex magistrato

La spendita da parte di un avvocato, nel concreto esercizio dell’attività professionale, della qualità di ex Magistrato è evidentemente funzionale (a prescindere, poi, dal conseguimento dell’intento voluto) ad esaltare subdolamente la propria autorevolezza ed il proprio prestigio nonché la propria competenza, tanto agli occhi dei colleghi che della clientela, quanto degli stessi Giudici, nei cui confronti anzi l’uso del titolo già posseduto può assumere valore anche di una sorta di tentativo di condizionamento psicologico, sicché essa va senz’altro censurata sul piano della correttezza e della lealtà (Nel caso di specie, l’avvocato era solito presentare se stesso, anche nel corpo di atti relativi a procedimenti in cui egli era parte in causa, come ‘già magistrato di Cassazione a riposo’).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
NOTA:
Sul divieto di indicare il titolo di giudice onorario nella carta intestata dello Studio professionale, cfr. Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 00486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.); Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 07 Febbraio 2007 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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