L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

Cassazione Civile, sentenza del 22 marzo 1999, n. 175, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Sabatini F- P.M. Cinque A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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