Il tempestivo deposito del reclamo elettorale non previamente notificato

Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei C.d.O. professionali è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica ai controinteressati. Decorso inutilmente detto termine i risultati elettorali diventano inattaccabili.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. SALAZAR), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 15 Ottobre 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera
Giurisprudenza CNF

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