Appaiono in contrasto con l’art. 20 c.d.f., che vieta appunto l’uso di espressioni sconvenienti od offensive, le accuse al Collega o al Giudice di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovverosia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costrutto, in quanto volte a negare, direttamente, le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona e, come tali, gratuitamente offensive.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 28 Aprile 2010 (sospensione)
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