L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell’art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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