L’Avvocato [omissis] chiede parere in ordine alla sussistenza di incompatibilità nell’assunzione da parte sua di mandato da parte di uno dei coniugi in instauranda procedura di separazione legale dopo aver incontrato entrambi i coniugi per una possibile separazione consensuale.

Il quesito è inammissibile per difetto di legittimazione attiva del richiedente.
Nella specie si tratta di quesito relativo ad una vicenda di interesse prettamente personale dal momento che il professionista chiede di sapere se incorrerebbe in incompatibilità nell’assumere la difesa di uno solo dei coniugi dopo aver avuto incontri con gli stessi congiuntamente ed avere da loro ricevuta procura alle liti e documentazione per intraprendere una procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso in fatto, va rilevato che il quesito, così come posto, presenta diversi evidenti profili d’inammissibilità, in primo luogo lo stesso risulta proposto da soggetto privo della legittimazione ad adire la Commissione. La stessa, infatti, può essere interpellata esclusivamente dai Consigli territoriali e da Enti statali, non da persone fisiche e può esprimere parere su quesiti aventi le caratteristiche dell’astrattezza e genericità, requisiti questi assolutamente carenti nella fattispecie.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 24 maggio 2012, n. 40

Quesito n. 160

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 24 Maggio 2012
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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