Inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo disciplinare

Nel sistema delineato dall’art. 50 L.P. e dall’art. 51 del R.D. n. 37/34, la deliberazione del dispositivo adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione non è atto autonomo e costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, la quale assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio dell’Ordine, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Conseguentemente, l’impugnazione proposta contro il solo dispositivo è radicalmente inammissibile, giacché l’unica impugnazione consentita è quella eseguita, nel termine di legge, avverso il provvedimento integrale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 15 Giugno 2012 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25054 del 07 Dicembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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