La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 109, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 novembre 2014, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 15 Giugno 2012 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25054 del 07 Dicembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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