Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo) concerne la legittimità dello statuto di una associazione professionale, ed in ispecie degli articoli che prevedono l’esecuzione in forma associata dell’attività professionale (art. 2), l’assunzione dei mandati da parte dell’associazione (art. 9), la ripartizione degli incarichi assunti tra gli associati, in caso di scioglimento e liquidazione dell’associazione (art. 16).

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione, fatta salva la distinzione tra la fattispecie di cui al quesito e l’esercizio in forma societaria della professione, oggi legittimo secondo la disciplina di cui al d. lgsl. n. 96/2001, osserva quanto segue.
Lo studio associato è una variante organizzatoria dell’esercizio della libera professione in via individuale, basata sulla condivisione, da parte di due o più professionisti, dei mezzi e delle risorse umane e materiali di supporto allo svolgimento della libera professione. Lo studio associato non acquista pertanto alcuna personalità giuridica, e non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione, di cui soltanto il singolo può essere in possesso, come nel caso oggetto di quesito (Cass.civ., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628, in Società, 1997, 1144). Ciò comporta che il mandato professionale resta conferito al singolo avvocato, e non già all’associazione professionale in quanto tale. Ne deriva che l’art. 9 di cui al quesito appare manifestamente illegittimo, al pari dell’art. 16 (non essendoci incarichi conferiti propriamente all’associazione), mentre l’art. 2 va interpretato nel senso che l’esecuzione della prestazione professionale resta obbligo giuridico dell’avvocato al quale sia stato conferito il mandato.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 96 del 29 Gennaio 2002
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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