Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza) concerne la compatibilità con l’iscrizione nell’albo della titolarità di un rapporto in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ma relativo a prestazioni professionali.

– La Commissione ritiene in via generale che non sussista incompatibilità tra l’iscrizione nell’albo e la titolarità di collaborazione coordinata e continuativa, purché nell’ambito della natura giuridica privatistica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si preveda comunque l’effettuazione delle prestazioni in condizioni di autonomia e senza vincolo di subordinazione. Sussisterebbe invece causa di incompatibilità ove i termini del rapporto dovessero evolvere nel senso della subordinazione o della cd. “parasubordinazione”, figura ricorrente allorquando – come accade sempre più di frequente – ci si trovi di fronte a contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i quali si offre veste giuridica formalmente diversa ad un rapporto di vera e propria dipendenza. Nel caso di specie, inoltre, il Consiglio dell’ordine richiedente il parere afferma che l’oggetto del rapporto consterebbe proprio dell’effettuazione di prestazioni professionali. Si osserva comunque che, ove l’interessato dovesse ricorrere alla forma della collaborazione coordinata e continuativa per rendere prestazioni professionali, potrebbe incorrere non già in una causa di incompatibilità, ma nella eventuale sottoposizione a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 15 c.d., per violazione degli obblighi fiscali e previdenziali.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 23 Luglio 2003
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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