Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso) concerne l’eventuale incompatibilità con iscrizione all’albo nazionale dei promotori finanziari.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la fattispecie di cui al quesito rientra certamente nell’art. 3 RDL 1578/1933, giacchè, ai sensi dell’art. 2195 c.c., l’intermediazione di beni e servizi costituisce certamente esercizio di attività commerciale; l’iscrizione nell’albo nazionale dei promotori finanziari è pertanto causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Luglio 2003
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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