Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo) concerne l’iscrizione nel registro dei praticanti di dipendente pubblico che eserciti le funzioni di cancelliere presso un ufficio del giudice di pace.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– confermando la propria costante giurisprudenza in materia, la Commissione ritiene che il dipendente del Ministero della giustizia, cancelliere presso un ufficio di Giudice di pace, possa essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, purché tale richiesta non concerna l’iscrizione ai sensi dell’art. 8, comma 2, ord. prof. (praticanti avvocati abilitati al patrocinio).

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 108 del 21 Novembre 2001
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment