Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona) attiene al punto se, in base ad interpretazione logica dell’art. 42, 2° comma, R.D. 12/1941, possa ritenersi sussistere incompatibilità anche nell’ipotesi di espletamento, da parte di avvocati e praticanti abilitati, di attività meramente stagiudiziale nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Le disposizioni dell’art. 42 quater r.d. n. 12/1941 vieta ai giudici onorari la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondariato del Tribunale nel cui ambito esercitano la funzione giudiziaria o in fasi successive per la parte della stessa attività giudiziaria onde, essendo il riferimento esclusivo alla attività giudiziaria in senso stretto (unico oggetto di riserva professionale a favore degli Avvocati), deve ritenersi ad essi consentito lo svolgimento di attività di consulenza e stragiudiziale non rientranti del resto nella riserva professionale degli Avvocati.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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