Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara) concerne la possibilità di limitare il numero dei praticanti per ciascun avvocato a due o tre unità, nell’ambito della revisione del locale regolamento della pratica.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione, pur riconoscendo come, in via generale, sia possibile per il Consiglio dell’ordine degli avvocati adottare disposizioni integrative delle normative vigenti per una migliore e più razionale disciplina della pratica forense, volta ad assicurare l’effettività del tirocinio, pur tuttavia ritiene che una espressa previsione quale quella della fissazione di un numero massimo di praticanti per avvocato esorbiti dalle potestà del singolo Consiglio dell’ordine, traducendosi in una limitazione di situazioni giuridiche soggettive che dovrebbe piuttosto avere fondamento in una norma di rango primario.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 23 Luglio 2003
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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