Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo) concerne l’interpretazione dell’art. 56bis della legge n. 662/1996, e la sua eventuale applicabilità anche ai docenti universitari a tempo definito.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
i docenti universitari a tempo definito sono dipendenti pubblici, e, se iscritti negli albi degli avvocati, possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione. La legge 662 del 1996 reca una disciplina generale applicabile ai dipendenti pubblici con regime di lavoro a tempo parziale, ma, in ragione della doverosa applicazione del criterio di specialità, non può essere applicata ai docenti universitari a tempo definito, la posizione giuridica dei quali è oggetto, com’è noto, di apposita specifica disciplina.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 110 del 21 Novembre 2001
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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