Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto) concerne la compatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’attività di commissionario alle vendite di beni mobili e l’attività di patrocinatore.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– considerato che il commissionario è soggetto di un rapporto contrattuale che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome proprio (art. 1731 c.c.), che esso è qualificabile come imprenditore ausiliario (art. 2195, n. 5, c.c.) in quanto si obbliga direttamente verso coloro con cui tratta, che pertanto deve ritenersi commerciante professionale, deve ritenersi che l’esercizio di tale attività determini incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati in quanto ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, RDL n. 1578/1933 (esercizio del commercio in nome proprio o altrui).
La causa di incompatibilità si estende ai praticanti avvocati ammessi al patrocinio ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima legge, poiché essi svolgono, sia pure in ambito limitato conformemente all’art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, funzioni di avvocato e l’esercizio di tali funzioni è riservato agli iscritti all’Albo: cosicché le limitazioni per l’iscrizione all’albo devono applicarsi a tutti coloro che esercitano le funzioni difensive.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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