Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia) attiene all’esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti del Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
l’accesso ai documenti consiliari al terzo che ne faccia motivata richiesta è consentito solo, come enunciato dal Consiglio di Stato (Cons. St., ad. plen., 4 febbraio 1995, n. 2), ove sussista un comprovato e specifico interesse “personale” e “concreto” (escludendosi il diritto nell’ipotesi che tali interessi abbiano natura meramente “economica”) per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, sempre però nel rispetto del diritto alla riservatezza per i casi in cui la divulgazione concerna documenti che riguardino la vita privata o professionale di persone fisiche.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 101 del 29 Gennaio 2002
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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